Le uova...




la norma...

La legge sanitaria prevede che le uova in guscio devono essere confezionate in centri imballaggio uova in possesso di autorizzazione sanitaria.
La Circolare n. 46 del 21 luglio 1982 del Ministero della Sanità stabilisce che gli esercizi sono da considerarsi a tutti gli effetti laboratori di confezionamento di sostanze alimentari.
L'autorizzazione sanitaria è subordinata all'idoneità igienico sanitaria sia dell'impianto che funzionale così come previsto dalla Legge 30 aprile 1962 n. 283 e dal suo regolamento di esecuzione.

I centri imballaggio uova ai sensi dell'art. 1 della norma, sono soggetti a vigilanza attraverso attività di ispezione e prelievo di campioni, e comunque, in base all'articolo 9 comma 1 del D.L.vo 4 febbraio 1993 n. 65, sono soggetti ad un controllo periodico da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
I centri imballaggio uova sono altresì soggetti al D.L.vo 26 maggio 1997 n. 155 concernente l'igiene dei prodotti alimentari, che prevede altresì l'adozione da parte del responsabile dell'attività di un sistema di autocontrollo dell'igiene.
Il 20.06.1994 sono state stabilite specifiche condizioni sanitarie per la commercializzazione di determinati tipi di uova.
Il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme per la commercializzazione delle uova ed il relativo Regolamento di applicazione (1274/91), stabilirono la classificazione delle uova secondo categorie di qualità e di peso. Le categorie di qualità sono le seguenti:

  • categoria "A" o uova fresche, se viene utilizzata la dicitura extra, questa deve essere stampata sulla fascetta o sull'etichetta che deve essere tolta e distrutta al più tardi al settimo giorno successivo a quello dell'imballaggio;
  • categoria "B" o uova di seconda qualità o conservate;
  • categoria "C" o uova declassate destinate alle aziende dell'industria alimentare.
    Le norme di natura commerciale sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, così come l'attività di controllo concernenti la commercializzazione delle uova.E' quindi lo stesso Ministero che attribuisce un numero distinto per centro imballaggio uova.

    Il D.l.vo 4 febbraio 1993 n. 65, in attuazione della Dir.89/437/CEE regola la produzione e la commercializzazione dei prodotti d'uovo. Il decreto prevede le condizioni generali e speciali per il riconoscimento degli stabilimenti, nonché le prescrizioni di igiene e per il condizionamento ossia confezionamento, deposito e trasporto, inoltre sono fissate le condizioni relative alle uova destinate alla fabbricazione di prodotti d'uovo ed alle condizioni generali per i prodotti d'uovo. Tutti i prodotti d'uovo utilizzate dalle imprese produttrici sono soggetti a specifici controlli analitici, al fine di accertare la rispondenza del prodotto finito ai criteri microbiologici e chimici fissati.
    Gli stabilimenti che producono prodotti d'uovo sono sotto controllo sanitario che consiste anche in attività di supervisione svolta da veterinari ufficiali sulla produzione, al fine di accertare che il fabbricante di prodotti d'uovo rispetti i requisiti prescritti.
    Vengono controllate l'origine delle uova e la destinazione dei prodotti d'uovo, nonché vengono ispezionate le uova destinate alla fabbricazione di ovoprodotti. Successivi controlli avvengono sui registri del produttore, sullo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché l'igiene del personale. Vengono infine eseguiti specifici prelevati campioni ufficiali per esami di laboratorio. Gli accertamenti analitici possono essere condotti per controlli microbiologici, per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica od ormonale, degli antibiotici, degli antiparassitari, dei detergenti e delle altre sostanze ritenute nocive per la salute umana.
    I controlli sanitari sono effettuati da veterinari ufficiali anche su prodotti d'uovo provenienti da altri Paesi Membri della Comunità Europea e su quelli in importazione da Paesi Terzi, che devono essere scortati da certificato di origine e sanità.
    I prodotti artigianali che utilizzano le uova non sono soggetti alla citata normativa, purchè il prodotto si destinato alla vendita diretta al consumatore o ad essere consumati direttamente sul posto dopo la loro preparazione.


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